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Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 28/03/2002
Oggetto: Regolamento per l’assegnazione delle strutture site nella zona industriale del Comune di Dogliola e per disciplina del rapporto gestionale.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Uditi gli interventi;
Premesso che
· L’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 prevede che il Comune è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;
· l’art. 13 comma 1 del D.Lgs 267/2000 prevede che spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla Comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;
Ritenuto che
· l’ente locale dovrebbe essere il principale agente di promozione dello sviluppo economico;
· che nel promuovere lo sviluppo economico, il Comune, tenendo conto delle risorse e delle potenzialità che il territorio offre, deve tendere a massimizzare il valore competitivo dello stesso mediante politiche di valorizzazione che si concretino in una serie di interventi concreti e mirati che tendano a creare o ulteriori risorse e potenzialità o a sfruttare e potenziare le risorse di cui dispone;
· che per realizzare quanto sopra detto è necessario tener conto della “vocazione del territorio stesso” cioè delle caratteristiche dello stesso valutate complessivamente e delle possibilità di valorizzare delle sue potenzialità latenti individuano il segmento di mercato verso il quale orientare la propria offerta territoriale, differenziandola rispetto a quella di altre località – potenziali concorrenti;
Ritenuto che :
· tra le potenzialità economiche del Comune di Dogliola, un piccolo Comune che conta all’incirca al 31.12.2001 n. 414, rientra la zona artigianale – industriale;
Sostenuto che per favorire l’insediamento degli operatori economici verso i quali si orienta la propria offerta territoriale bisogna puntare sul costo di approvvigionamento delle risorse, prevedendo forme di incentivazione, rendendo così competitivo il proprio territorio;
Dato atto che ai fini di quanto sopra detto il responsabile del servizio tecnico geom. Angelo Ranni ha predisposto un regolamento in cui sono riportati il canone di locazione per le strutture ricadenti nella disponibilità del Comune di Dogliola, nonché una serie di disposizioni per usufruire delle incentivazioni ivi previste allo scopo di favorire lo sviluppo economico ed occupazionale;
Richiamato il regolamento allegato alla deliberazone,
Assunti sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli dei responsabili di servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti: presenti 12; assenti 1 (Lavini Andrea); favorevoli 12; astenuti=; contrari=;
DELIBERA
Di approvare il regolamento per l’assegnazione delle strutture site nella zona industriale del comune di Dogliola e per la disciplina del rapporto gestionale, allegato alla deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
Successivamente il Consiglio Comunale, con voti: presenti 12; assenti 1 (Lavini Andrea); favorevoli 12; contrari=; astenuti=
DELIBERA
Di rendere la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000
Regolamento per l’assegnazione delle strutture site nella zona industriale del Comune di Dogliola e per la disciplina del rapporto gestionale
Articolo 1 – Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina l’assegnazione in locazione e il rapporto di locazione degli immobili rientranti nella disponibilità del Comune di Dogliola siti nella zona industriale.
2. Il presente regolamento ha lo scopo di assicurare la valorizzazione ed il più proficuo utilizzo del patrimonio immobiliare suddetto in relazione agli obiettivi primari dello sviluppo economico ed occupazionale del territorio.
Articolo 2 – Ambito oggettivo – Ambito soggettivo
1. I beni immobili, siti nella zona artigianale – industriale del Comune possono essere affidati in locazione a soggetti privati, costituiti ed operanti, nel rispetto dell’ordinamento vigente.
In particolare le strutture possono essere affidate in locazione per lo svolgimento di attività industriali o attività strumentali alla produzione di beni e servizi ai seguenti soggetti:
A. società di persone
B. ditte individuali
C. società di capitali
D. cooperative
Articolo 3 – Procedimento
1. Responsabile del procedimento è il responsabile del servizio tecnico.
2. Cura tutte le attività necessarie per la locazione del bene, dall’indizione della gara fino alla stipula del relativo contratto, adottando apposite determinazioni
Articolo 4 – Atto di locazione
1. L’atto di locazione contiene in particolare:
a) La specifica individuazione dell’immobile destinato all’espletamento delle attività, integrata dl rilievo dello stato dei luoghi e planimetrie relative, ove necessari;
b) Il canone o corrispettivo, i termini di pagamento;
c) La data di decorrenza del rapporto e il termine di scadenza con esclusione della clausola del recesso del conduttore dal contratto in qualsiasi momento;
d) L’obbligo esclusivo per il conduttore di pagare tutte le spese per le utenze necessarie delle strutture nonché di stipulare polizze di assicurazione per danni a persone, a cose o a terzi, il cui importo sarà determinato dal responsabile del servizio tecnico al momento dell’assegnazione;
e) L’obbligo del conduttore di provvedere alla manutenzione ordinaria dei locali, degli impianti e dei servizi relativi;
f) La facoltà dell’amministrazione comunale di effettuare, tramite i propri tecnici ed in contradditorio con il conduttore, controlli circa lo stato di conservazione del bene;
g) L’impegno del conduttore di osservare e far osservare la necessaria diligenza nell’utilizzo della struttura, e restituire il bene nelle condizioni in cui è stato consegnato;
h) Il divieto di effettuare qualsiasi modifica ai locali senza autorizzazione preventiva dell’amministrazione comunale;
i) L’obbligo del conduttore di usare l’immobile per l’attività dichiarata in sede di gara;
j) L’esclusione della facoltà di concedere a terzi i beni nonchè il divieto di sublocazione, comodato o cessione di contratto anche parziale e/o gratuito, per atto tra vivi o mortis causa, senza atto di assenso dell’Amministrazione Comunale, pena la risoluzione, ipso iure, della locazione;
k) Oneri inerenti la manutenzione straordinaria e messa a norma.
l) Apposita cauzione da contrarre annualmente a garanzia del pagamento del canone di locazione da costituire mediante fideiussione bancaria pari all’importo di dodici mensilità e per ogni anno preso in considerazione.
2. Sarà cura del contraente ottenere certificati, permessi, nulla osta, e ogni altro atto di assenso necessario per l’utilizzo dei locali e per lo svolgimento dell’attività produttiva nonché per il controllo dell’inquinamento ambientale.
Articolo 5 - Decadenza
1. Comportano la decadenza dell’assegnazione:
a) la mancata costituzione della cauzione nei termini che saranno assegnati
b) il mancato pagamento di una trimestralità del canone e degli oneri a proprio carico, qualora siano inutilmente decorsi trenta giorni dal termine della scadenza
c) la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene;
d) il non rispetto della destinazione d’uso dichiarata in sede di gara;
2. Il responsabile del procedimento, accertata la sussistenza di una delle predette cause di decadenza, inoltra le contestazioni al locatario con raccomandata A/R assegnando un termine di trenta giorni per rimuovere la causa o fornire giustificazioni.
3. Decorso infruttuosamente il termine predetto, nl caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la decadenza è disposta con determina del responsabile del servizio tecnico, fatto salvo per l’Amministrazione Comunale il diritto al risarcimento degli eventuali danni.
Articolo 6 – Durata
1. La locazione di spazio ha durata sei anni. Il responsabile del servizio tecnico, con apposita determinazione valuta la maggiore convenienza economica per l’Ente, può autorizzare il rinnovo per ulteriori sei anni o la disdetta del rapporto, anche ai fini della sola rinegoziazione del canone con lettera raccomandata da comunicarsi al conduttore almeno dodici mesi prima della scadenza.
Articolo 7 – Canone
1. Il canone deve essere corrisposto a rate mensili anticipate.
Articolo 8 – Determinazione del canone
Il canone viene determinato sulla base di una perizia stima effettuata dal responsabile del servizio tecnico, sulla base dei valori di mercato e in riferimento ai beni di caratteristiche analoghe
Articolo 9 – Agevolazioni
Per favorire l’insediamento degli operatori economici ed assicurare lo sviluppo economico del paese ed al fine di incentivare lo sviluppo occupazionale del paese, gli operatori economici che si insedieranno nella zona industriale del Comune di Dogliola usufruiranno di contributi sotto forma di agevolazioni sul canone di locazione che viene determinato nel seguente modo:
IMPORTI MENSILI
· Capannoni piccoli 1 anno euro 516,46
2 anno euro 774,69
3 anno euro 1.032,92
4 anno euro 1.291,15
5 anno euro 1.549,38
6 anno euro 1.549,38
· Locazione congiunta di numero 2 capannoni piccoli (a struttura):
1 anno euro 516,46
2 anno euro 645,572
3 anno euro 774,69
4 anno euro 1.032,92
5 anno euro 1.291,15
6 anno euro 1.549,38
· Locazione capannone grande con annesse pertinenze:
1 anno euro 1.032,92
2 anno euro 1.549,38
3 anno euro 1.807,60
4 anno euro 2.065,83
5 anno euro 2.324,05
6 anno euro 2.582,28
Non vengono previste agevolazioni nell’ipotesi di locazione congiunta dei capannoni grandi e piccoli.
Articolo 10 – Modalità di assegnazione
1. L’affidamento in locazione avviene mediante il ricorso alla procedura dell’evidenza pubblica;
2. Al bando di gara, con cui si rende nota la disponibilità delle strutture e in cui saranno indicati termini e modalità per presentare l’istanza e il canone di locazione, dovrà essere data congrua pubblicità, analogamente a quanto stabilito dalla normativa vigente per l’appalto dei lavori pubblici.
Articolo 11 – Termini prescrizioni
1. Il bando di gara dovrà contenere l’indicazione ordinaria del canone di locazione individuata sulla base della stima del responsabile del servizio tecnico e le agevolazioni indicate al precedente articolo 9.
2. Nello stesso bando dovrà essere specificato che le agevolazioni suddette sono subordinate alla presentazione da parte dei soggetti interessati di un piano di sviluppo occupazionale; a tal fine i soggetti interessati, al momento della partecipazione alla gara, dovranno presentare una proposta di incremento occupazionale relativa all’intero periodo di locazione. Deve essere, altresì, previsto nel bando di gara l’obbligo della permanenza dell’operatore nella zona artigianale per almeno sei anni.
Nell’assegnazione della struttura, in caso di più istanze costituisce titolo di preferenza:
· Il numero di assunzione nel piano occupazionale di forza lavoro;
· La presenza di un insediamento funzionante nella zona artigianale del Comune di Dogliola
Articolo 12 – Controlli e penalità
Semestralmente, l’operatore economico dovrà presentare una relazione in cui deve essere evidenziato il rispetto delle previsioni contenute nella proposta di sviluppo occupazionale;
l’inadempimento all’obbligo del rispetto delle previsioni del piano occupazionale ed all’obbligo di permanenza nella zona industriale per almeno sei anni, fatti salvi i gravi motivi che saranno valutati dall’amministrazione, determina la perdita degli incentivi previsti e l’applicazione di una penale pari all’importo ordinario del canone di locazione detratto l’importo versato e per i mesi di durata effettiva del rapporto.
Articolo 13 – Rinvio
Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.